Decreto Rinnovabili FER 1: nuovi incentivi per le energie rinnovabili

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Firmato il decreto Rinnovabili FER 1: maggiori incentivi per autoconsumo, fotovoltaico al posto dell’amianto e priorità agli impianti su ex discariche, scuole e ospedali

Firmato dal ministro dello Sviluppo economico e dell’Ambiente il decreto Rinnovabili “FER 1” (Fonti Energie Rinnovabili), contenente modalità e requisiti generali per l’accesso ai meccanismi di incentivazione, finalizzati a sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il provvedimento, in coerenza con gli obiettivi europei 2020 e 2030, ha lo scopo di promuovere la produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili (vedi allegato 1 al decreto ), attraverso la definizione di incentivi e procedure indirizzati a promuovere l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità, sia in termini ambientali che economici, in linea con gli obiettivi nazionali ed alle linee guida 2014/C 200/01 della Commissione Europea.

Le novità del decreto FER 1: nuove modalità di riconoscimento del premio sull’autoconsumo

Il provvedimento premia l’autoconsumo di energia per gli impianti su edificio fino a 100 kW e l’eliminazione dell’amianto; incentiva la produzione di energia sostenibile oltre che rinnovabile; conferma, invece, la stretta su geotermia e mini idroelettrico.

Impianti fotovoltaici

  • Gli impianti fotovoltaici (gruppo A-2) hanno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, ad un premio pari a12 €/MWh, erogato su tutta l’energia prodotta. Il GSE rende nota la documentazione da fornire per attestare la corretta rimozione e smaltimento dell’eternit e dell’amianto, per accedere al premio. Verrà, quindi, incentivata non solo l’energia prodotta e immessa nella rete, ma anche quella destinata all’autoconsumo, per consentire agli interessati di coprire i costi necessari alla sostituzione delle coperture.
  • Per gli impianti che accedono agli incentivi mediante procedure di registro e per la cui realizzazione sono impiegati componenti rigenerati, la tariffa di riferimento è ridotta del 20%. A tal fine, i produttori di impianti ammessi agli incentivi presentano al GSE apposita dichiarazione circa l’utilizzo o meno di componenti rigenerati.
  • Per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 €/MWh; gli incentivi si cumuleranno con quello riconosciuto all’energia autoconsumata e prodotta dagli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione delle coperture in amianto.

Inoltre, passa da 12 a 15 mesi il limite di tempo che può intercorrere tra la comunicazione di aggiudicazione dell’incentivo e l’entrata in esercizio dell’impianto senza che il bonus subisca una decurtazione.

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